Accordo
Art. 21
In vigore dal 18 giu 2005
Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista,;che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-01;105#art-a-21