Accordo
Art. 18
In vigore dal 18 giu 2005
Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, anche ai fini di una collaborazione nel settore turistico, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-06-01;105#art-a-18