Accordo
Art. 20
In vigore dal 18 giu 2005
Le due Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, attraverso la collaborazione fra le rispettive istituzioni governative e società di gestione come precisato nell'Allegato al presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-06-01;105#art-a-20