Accordo

Art. 25

In vigore dal 18 giu 2005
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente. Tale denuncia non inciderà sull'esecuzionedei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo salvo che entrambe le Parti Contraenti decidano diversamente. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Luanda 16 luglio 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'ANGOLA Parte di provvedimento in formato grafico
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Art. 25 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002. — Testo vigente | Portale Normativo