Accordo

Art. 22

In vigore dal 18 giu 2005
Qualsiasi documento o informazione fornita da una Parte nell'ambito del presente Accordo non potrà essere divulgato ad uno Stato terzo senza previo accordo dell'altra Parte.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;105#art-a-22

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Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002. — Testo vigente | Portale Normativo