Accordo
Art. 13
In vigore dal 18 giu 2005
Le Parti Contraenti s'impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-01;105#art-a-13