Art. 8

LEGGE 22 aprile 2005, n. 69

In vigore dal 20 feb 2021
(Consegna obbligatoria). 1. In deroga all', comma 1, il mandato di arresto europeo è eseguito indipendentemente dalla doppia punibilità per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all', paragrafo 2, della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale pari o superiore a tre anni. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10 . 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10 .
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