Art. 12

LEGGE 22 aprile 2005, n. 69

In vigore dal 18 ott 2016
Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria). 1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell' informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto e le consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale. 1-bis. Si applica la disposizione di cui all', comma 5-bis, primo periodo. 2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore. 3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonchè degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato. 4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.
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