Art. 16

LEGGE 22 aprile 2005, n. 69

In vigore dal 20 feb 2021
(Informazioni e accertamenti integrativi). 1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione ... le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, richiede con urgenza allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, tenendo conto della necessità di rispettare i termini stabiliti dall', comma 4, o dall', comma 2-bis, per l'adozione della propria decisione . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10 . 2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario , rispettando i termini stabiliti dall', comma 4, o dall', comma 2-bis, per l'adozione della decisione.
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