Art. 17
LEGGE 22 aprile 2005, n. 69
In vigore dal 20 feb 2021
(Decisione sulla richiesta di esecuzione).
1. Salvo quanto previsto dall', la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonchè, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.
2. La decisione deve essere emessa
nel più breve tempo possibile e, comunque, entro quindici giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui all' o, nel caso previsto dall', dall'arresto della persona ricercata
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PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10
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PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10
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2-bis. Quando, per la necessità di acquisire le informazioni di cui all' o per altre circostanze oggettive, non è possibile rispettare il termine indicato al comma 2, esso può essere prorogato con decreto del presidente della corte di appello sino a dieci giorni.
3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità
o di un privilegio riconosciuti
dall'ordinamento italiano,
la corte di appello ne informa lo Stato di emissione e
il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità
o il privilegio non operano più
. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare
immediatamente
la richiesta.
4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata
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5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.
6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.
7. La sentenza, decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall', comma 1, è immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione e altresì, quando non è stato presentato ricorso e la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-22;69#art-17