Art. 22
LEGGE 22 aprile 2005, n. 69
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 22 aprile 2005, n. 69
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La persona interessata, il difensore e il procuratore generale possono impugnare in Cassazione la sentenza o l'ordinanza della corte di appello entro termini molto brevi (rispettivamente 5 e 3 giorni). L'impugnazione deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello e sospende automaticamente l'esecuzione del provvedimento. La cancelleria trasmette subito gli atti alla Corte di cassazione, la quale decide in tempi strettissimi (entro 10 giorni per la sentenza, 7 per l'ordinanza). Il provvedimento finale viene poi trasmesso al Ministro della giustizia per informare le autorità dello Stato estero e, se accolto, la polizia internazionale.
La norma disciplina i termini e le modalità per impugnare davanti alla Corte di cassazione i provvedimenti emessi dalla corte di appello nelle procedure di mandato d'arresto europeo. L'obiettivo è garantire un controllo di legittimità rapido ed efficace, assicurando tempi certi e la sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate.
Si applica alla persona interessata dalla procedura di mandato d'arresto europeo, al suo difensore, al procuratore generale presso la corte di appello, ai giudici della corte di appello e della Corte di cassazione, nonché al Ministro della giustizia.
Una persona sottoposta a mandato d'arresto europeo riceve una sentenza sfavorevole dalla corte di appello. Entro cinque giorni dalla notifica della decisione, il suo difensore deposita il ricorso in Cassazione per specifici vizi di legge; l'esecuzione della sentenza viene immediatamente sospesa e la Suprema Corte decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti.
La cancelleria deve trasmettere gli atti alla Corte di cassazione entro il giorno successivo alla presentazione; la Corte di cassazione deve decidere entro dieci giorni (o sette per le ordinanze); copia del provvedimento deve essere immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che informa le autorità dello Stato estero e, in caso di accoglimento, la polizia internazionale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.