Art. 22

LEGGE 22 aprile 2005, n. 69

In vigore dal 20 feb 2021
(Ricorso per cassazione). 1. Contro la sentenza di cui all', la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. 2. Il ricorso è presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza di cui all', comma 1. 3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno tre giorni prima dell'udienza. 4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il secondo giorno dalla pronuncia. 5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia , che, fuori dei casi di cui al comma 6, provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia . 5-bis. Contro l'ordinanza di cui all', comma 5, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro tre giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il ricorso è presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della ordinanza di cui all', comma 4. La Corte, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell'udienza, provvedendo altresì, fuori dei casi di cui al comma 6, agli adempimenti indicati al comma 5. 6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti sono trasmessi immediatamente, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque entro il giorno successivo al deposito della decisione completa di motivazione, al giudice di rinvio. Nei casi di cui al comma 1, il giudice di rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, avvisando le parti con decreto notificato o comunicato almeno quattro giorni prima dell'udienza. Nei casi di cui al comma 5-bis, i termini di cui al secondo periodo sono ridotti della metà.
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In sintesi

La persona interessata, il difensore e il procuratore generale possono impugnare in Cassazione la sentenza o l'ordinanza della corte di appello entro termini molto brevi (rispettivamente 5 e 3 giorni). L'impugnazione deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello e sospende automaticamente l'esecuzione del provvedimento. La cancelleria trasmette subito gli atti alla Corte di cassazione, la quale decide in tempi strettissimi (entro 10 giorni per la sentenza, 7 per l'ordinanza). Il provvedimento finale viene poi trasmesso al Ministro della giustizia per informare le autorità dello Stato estero e, se accolto, la polizia internazionale.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina i termini e le modalità per impugnare davanti alla Corte di cassazione i provvedimenti emessi dalla corte di appello nelle procedure di mandato d'arresto europeo. L'obiettivo è garantire un controllo di legittimità rapido ed efficace, assicurando tempi certi e la sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate.

A chi si applica

Si applica alla persona interessata dalla procedura di mandato d'arresto europeo, al suo difensore, al procuratore generale presso la corte di appello, ai giudici della corte di appello e della Corte di cassazione, nonché al Ministro della giustizia.

Esempio pratico

Una persona sottoposta a mandato d'arresto europeo riceve una sentenza sfavorevole dalla corte di appello. Entro cinque giorni dalla notifica della decisione, il suo difensore deposita il ricorso in Cassazione per specifici vizi di legge; l'esecuzione della sentenza viene immediatamente sospesa e la Suprema Corte decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti.

Adempimenti e conseguenze

La cancelleria deve trasmettere gli atti alla Corte di cassazione entro il giorno successivo alla presentazione; la Corte di cassazione deve decidere entro dieci giorni (o sette per le ordinanze); copia del provvedimento deve essere immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che informa le autorità dello Stato estero e, in caso di accoglimento, la polizia internazionale.

Domande frequenti

Entro quanti giorni si deve proporre il ricorso per cassazione?Il ricorso va proposto entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, oppure entro tre giorni nel caso in cui si impugni l'ordinanza.
La presentazione del ricorso blocca gli effetti del provvedimento impugnato?Sì, la presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza o dell'ordinanza impugnata.
Cosa accade se la Cassazione annulla la decisione con rinvio?Gli atti vengono trasmessi entro il giorno successivo al giudice di rinvio, che deve decidere entro dieci giorni dalla ricezione (o entro la metà del tempo nei casi di ordinanza), avvisando le parti con apposito decreto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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