(Consegna della persona.
Sospensione della consegna).
1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione
al più presto e, comunque,
entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza
definitiva
di cui all', comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.
2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorità dello Stato membro di emissione.
Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospende l'esecuzione del provvedimento anche quando riceve dall'autorità dello Stato membro di emissione, direttamente o tramite il Ministro della giustizia, la comunicazione della ricorrenza di cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il medesimo termine.
3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.
4.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia della cessazione delle ragioni che hanno imposto la sospensione dell'esecuzione o del ricevimento della comunicazione in ordine alla cessazione della causa di forza maggiore da parte dell'autorità dello Stato membro di emissione. Il Ministro, ricevuta tale comunicazione o quella, di cui informa il presidente della corte di appello, direttamente proveniente dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione circa la cessazione della causa di forza maggiore, concorda con l'autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna.
In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.
5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che l'ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.
6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.
Storico versioni
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Pro
urn:nir:stato:legge:2005-04-22;69#art-23
In sintesi
La persona richiesta deve essere consegnata allo Stato estero al più presto e comunque entro dieci giorni dalla decisione definitiva di esecuzione. Tuttavia, la consegna può essere temporaneamente sospesa dal presidente della corte di appello in presenza di cause di forza maggiore oppure per motivi umanitari e gravi pericoli per la vita o la salute della persona. Una volta cessato l'impedimento, il Ministro della giustizia concorda una nuova data con lo Stato estero, dalla quale decorre un nuovo termine di dieci giorni. Se il termine di dieci giorni scade senza che avvenga la consegna, la custodia cautelare perde efficacia e la persona deve essere liberata, a meno che il ritardo non dipenda da lei stessa. Infine, la corte d'appello comunica allo Stato estero i giorni di custodia già scontati affinché siano detratti dalla pena finale.
Perché esiste questa norma
La norma disciplina i tempi, le modalità e i casi eccezionali di sospensione per la materiale consegna all'estero di una persona destinataria di un mandato d'arresto europeo. Serve a garantire il tempestivo trasferimento tutelando al contempo i diritti fondamentali, la salute e la libertà personale dell'arrestato.
A chi si applica
Si applica alle persone arrestate o richieste in consegna in Italia in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, nonché alle autorità giudiziarie italiane (corte di appello) e al Ministro della giustizia.
Esempio pratico
Una persona deve essere consegnata alla Francia entro dieci giorni dalla sentenza definitiva, ma subisce un grave problema medico improvviso che ne mette a rischio la vita durante il trasporto. Il presidente della corte d'appello sospende con decreto motivato la consegna per motivi di salute e ne informa il Ministro della giustizia. Una volta guarito l'arrestato, il Ministro concorda una nuova data con l'autorità francese; se da tale data trascorrono più di dieci giorni senza la consegna (e senza colpa dell'arrestato), la custodia perde efficacia e l'arrestato viene liberato.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo di effettuare la consegna entro 10 giorni; obbligo di reciproche comunicazioni immediate tra corte di appello, Ministro della giustizia e Stato di emissione; obbligo di trasmettere le informazioni sul periodo di custodia già sofferto. Come conseguenza del mancato rispetto del termine di 10 giorni (non imputabile all'arrestato), si determina la perdita di efficacia della custodia cautelare e la liberazione dell'arrestato.
Domande frequenti
Entro quanti giorni deve avvenire la consegna della persona allo Stato estero?La consegna deve avvenire al più presto e comunque entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile di esecuzione o dall'ordinanza definitiva, oppure dalla nuova data concordata in caso di precedente sospensione.
Cosa succede se il termine di dieci giorni scade senza che sia avvenuta la consegna?La custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello ne dispone la liberazione, purché il ritardo nella consegna non sia imputabile alla condotta della persona arrestata.
In quali casi la corte di appello può sospendere l'esecuzione della consegna?La sospensione può essere disposta quando ricorrono cause di forza maggiore (anche comunicate dallo Stato estero) oppure per motivi umanitari o gravi ragioni di pericolo per la vita o la salute dell'interessato.