Art. 9

LEGGE 22 aprile 2005, n. 69

In vigore dal 20 feb 2021
(Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari). 1. Salvo i casi previsti dall', il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto è stato trasmesso direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione. 2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle. 3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell', commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto. 4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa. 5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma 1, lettere a) e c), 280, 275, comma 2-bis, 278, 279, 297, nonchè le disposizioni degli articoli 299 e 300, comma 4, del codice di procedura penale e dell', commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448. 5-bis. All'atto della esecuzione della ordinanza di cui al comma 4, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria informa altresì la persona della quale è richiesta la consegna che ha facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volontà dell'interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente della Corte di appello dà immediato avviso all'autorità competente dello stesso. 6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna. 7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.
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