Art. 5

LEGGE 22 aprile 2005, n. 69

In vigore dal 14 mag 2005
(Garanzia giurisdizionale). 1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello. 2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria. 3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello di Roma. 4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma. 5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell', la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.
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