Art. 3
LEGGE 22 aprile 2005, n. 69
In vigore dal 19 gen 2013
(Applicazione della riserva parlamentare).
1. Le modifiche dell', paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.
3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante per il Governo
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