Art. 13
LEGGE 22 aprile 2005, n. 69
In vigore dal 20 feb 2021
(Convalida).
1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia
e a fornirle tutte le informazioni in merito alle facoltà indicate nell', comma 1
. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all' il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.
2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà
e procede agli adempimenti previsti dall', comma 4-bis
. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli
e all'emissione del decreto di cui all', comma 4, di cui si dà lettura
.
3.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10
. La segnalazione
della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente
equivale al mandato d'arresto purchè contenga le indicazioni di cui all'.
Storico versioni
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