TrattatoSez. 2

Art. 406

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-406 Alle condizioni determinate dalla legge europea di cui all'articolo III-412, gli stanziamenti diversi da quelli relativi alle spese di personale e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio finanziario possono essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo. Gli stanziamenti sono specificamente registrati in capitoli, che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e sono ripartiti in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412. Le spese -- del Parlamento europeo, -- del Consiglio europeo e del Consiglio, -- della Commissione, -- della Corte di giustizia dell'Unione europea sono iscritte in sezioni distinte del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-406

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Art. 406 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo