TrattatoSez. 4

Art. 411

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-411 La Commissione può, con debita informazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati, trasferire nella moneta di uno degli Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi previsti dalla Costituzione. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno. La Commissione comunica con i singoli Stati membri interessati per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, ricorre alla banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altro istituto finanziario da questo autorizzato.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-411

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Art. 411 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo