Trattato›Capo III
Art. 416
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-416
Le cooperazioni rafforzate rispettano la Costituzione e il diritto dell'Unione.
Esse non possono recare pregiudizio nè al mercato interno nè alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo nè una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, nè possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-416