TrattatoCapo III

Art. 416

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-416 Le cooperazioni rafforzate rispettano la Costituzione e il diritto dell'Unione. Esse non possono recare pregiudizio nè al mercato interno nè alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo nè una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, nè possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-416

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Art. 416 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo