Art. 416
TrattatoCapo III

Art. 416

199 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-416 Le cooperazioni rafforzate rispettano la Costituzione e il diritto dell'Unione. Esse non possono recare pregiudizio nè al mercato interno nè alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo nè una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, nè possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-416