Trattato›Capo III
Art. 421
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-421
Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-421