Trattato›Capo III
Art. 422
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-422
1. Qualora una disposizione della Costituzione che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all'unanimità, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo I-44, paragrafo 3, può adottare una decisione europea che prevede che delibererà a maggioranza qualificata.
2. Qualora una disposizione della Costituzione che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro europee conformemente a una procedura legislativa speciale, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo I-44, paragrafo 3, può adottare una decisione europea che prevede che delibererà a norma della procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.
Storico versioni
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