Trattato›Sez. 2
Art. 406
307 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-406
Alle condizioni determinate dalla legge europea di cui all'articolo III-412, gli stanziamenti diversi da quelli relativi alle spese di personale e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio finanziario possono essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.
Gli stanziamenti sono specificamente registrati in capitoli, che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e sono ripartiti in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412.
Le spese
-- del Parlamento europeo,
-- del Consiglio europeo e del Consiglio,
-- della Commissione,
-- della Corte di giustizia dell'Unione europea
sono iscritte in sezioni distinte del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-406