TrattatoSez. 2

Art. 405

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-405 1. Se all'inizio dell'esercizio finanziario la legge europea che stabilisce il bilancio non è stata definitivamente adottata, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo conformemente alla legge europea di cui all'articolo III-412, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione del bilancio dell'esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione e nel rispetto delle condizioni fissate al paragrafo 1, può adottare una decisione europea che autorizza spese superiori al limite del dodicesimo in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412. Esso la trasmette immediatamente al Parlamento europeo. Tale decisione europea prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini dell'applicazione del presente articolo, conformemente alle leggi europee di cui all'articolo I-54, paragrafi 3 e 4. Essa entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre dette spese.
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Art. 405 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo