TrattatoCapo IISez. 1

Art. 402

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-402 1. Il quadro finanziario pluriennale è stabilito per un periodo di almeno cinque anni conformemente all'articolo I-55. 2. II quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione. 3. Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio. 4. Qualora la legge europea del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stata adottata alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detta legge. 5. Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'esito favorevole della procedura stessa.
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Art. 402 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo