TrattatoSez. 4

Art. 397

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-397 Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto della Costituzione, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-397

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Art. 397 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo