TrattatoSez. 4

Art. 395

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-395 1. Quando, in virtù della Costituzione, delibera su proposta della Commissione, il Consiglio può emendare tale proposta solo deliberando all'unanimità, salvo nei casi di cui agli articoli I-55 e I-56, all'articolo III-396, paragrafi 10 e 13, all'articolo III-404 e III-405, paragrafo 2. 2. Fintantochè il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la sua proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-395

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Art. 395 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo