Trattato›Sez. 4
Art. 395
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-395
1. Quando, in virtù della Costituzione, delibera su proposta della Commissione, il Consiglio può emendare tale proposta solo deliberando all'unanimità, salvo nei casi di cui agli articoli I-55 e I-56, all'articolo III-396, paragrafi 10 e 13, all'articolo III-404 e III-405, paragrafo 2.
2. Fintantochè il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la sua proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.
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