TrattatoSez. 3

Art. 393

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-393 La Banca europea per gli investimenti ha personalità giuridica. I suoi membri sono gli Stati membri. Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo. Una legge europea del Consiglio può modificare lo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio delibera all'unanimità, su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-393

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 393 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo