Trattato›Sez. 3
Art. 393
320 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-393
La Banca europea per gli investimenti ha personalità giuridica.
I suoi membri sono gli Stati membri.
Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo.
Una legge europea del Consiglio può modificare lo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio delibera all'unanimità, su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-393