Trattato›Sez. 4
Art. 397
349 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-397
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto della Costituzione, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.
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