TrattatoTitolo VICapo ISez. 1

Art. 334

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-334 In conformità dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altre persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo concerne direttamente.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-334

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Art. 334 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo