Trattato›Titolo VI›Capo I›Sez. 1
Art. 338
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-338
Salvo disposizioni contrarie della Costituzione, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi. Il suo regolamento interno fissa il numero legale.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-338