Trattato

Art. 341

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-341 1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità. 2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo. 3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno. 4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.
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Art. 341 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo