Trattato
Art. 341
22 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-341
1. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità.
2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo.
3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.
4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-341