Trattato

Art. 344

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-344 1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che quest'ultimo gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio. 2. II Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal Consiglio. Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del segretariato generale. 3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-344

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo