TrattatoTitolo VICapo ISez. 1

Art. 332

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-332 A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-332

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 332 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo