Trattato›Capo VII
Art. 328
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-328
1. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione.
2. Le delegazioni dell'Unione sono poste sotto l'autorità del ministro degli affari esteri dell'Unione. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.
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