Trattato›Capo VI
Art. 324
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-324
L'Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali un accordo di associazione, volto ad istituire un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-324