TrattatoSez. 2

Art. 320

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-320 Allorchè la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni europee necessarie.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-320

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Art. 320 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo