Art. 320
TrattatoSez. 2

Art. 320

300 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-320 Allorchè la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni europee necessarie.
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