Trattato›Capo V
Art. 322
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-322
1. Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta del ministro degli affari esteri dell'Unione e della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei necessari. Esso ne informa il Parlamento europeo.
2. Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II lo prevede, il Consiglio può adottare; secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.
3. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-322