Art. 324
TrattatoCapo VI

Art. 324

431 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-324 L'Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali un accordo di associazione, volto ad istituire un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
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