TrattatoTitolo VICapo ISez. 1

Art. 330

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-330 1. Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure necessarie per permettere l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimità su iniziativa del Parlamento europeo, previa approvazione di quest'ultimo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono. Tale legge o legge quadro entra in vigore previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. 2. Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e previa approvazione del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità per le norme o condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri.
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Art. 330 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo