Trattato›Titolo VI›Capo I›Sez. 1
Art. 334
223 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-334
In conformità dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altre persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo concerne direttamente.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-334