Protocollo 5›Capo IX
Art. 7
In vigore dal 22 apr 2005
1. Il consiglio dei governatori è composto dei ministri designati dagli Stati membri.
2. II consiglio dei governatori fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca conformemente agli obiettivi del mercato dell'Unione.
Il consiglio dei governatori vigila sull'esecuzione di tali direttive.
3. Inoltre, il consiglio dei governatori:
a) decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente all', paragrafo 3 e all', paragrafo 2,
b) ai fini dell', paragrafo 1, determina i principi applicabili alle operazioni di finanziamento nell'ambito dei compiti della Banca,
c) esercita i poteri previsti dagli per la nomina e le dimissioni d'ufficio dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo, come pure quelli previsti dall', paragrafo 1. secondo comma,
d) decide in merito alla concessione dei finanziamenti per operazioni di investimento da realizzare totalmente o parzialmente fuori dal territorio degli Stati membri, conformemente all', paragrafo 1,
e) approva la relazione annuale redatta dal consiglio di amministrazione,
f) approva il bilancio annuo nonché il conto profitti e perdite,
g) approva il regolamento interno della Banca,
h) esercita gli altri poteri conferiti dal presente statuto.
4. Il consiglio dei governatori può adottare, deliberando all'unanimità, nell'ambito della Costituzione e del presente statuto tutte le decisioni relative alla sospensione dell'attività della Banca e alla sua eventuale liquidazione.
Storico versioni
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