Protocollo 5Capo IX

Art. 9

In vigore dal 22 apr 2005
1. Il consiglio di amministrazione decide in merito alla concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonché le commissioni e gli altri oneri. Sulla base di una decisione adottata a maggioranza qualificata, può delegare alcune delle sue attribuzioni al comitato direttivo. Determina le condizioni e modalità di tale delega e soprintende alla sua esecuzione. Il consiglio di amministrazione controlla la sana amministrazione della Banca; assicura la conformità della gestione della Banca con la Costituzione ed il presente statuto e con le direttive generali stabilite dal consiglio dei governatori. Alla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione sottopone al consiglio dei governatori una relazione e la pubblica dopo l'approvazione. 2. Il consiglio di amministrazione è composto di ventisei amministratori e di sedici sostituti. Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro e un amministratore è designato dalla Commissione. I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di: -- due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania; -- due sostituti designati dalla Repubblica francese; -- due sostituti designati dalla Repubblica italiana; -- due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord; -- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica del Portogallo; -- un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi; -- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda; -- un sostituto designato di comune accordo dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia; -- tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca; -- un sostituto designato dalla Commissione. Il consiglio di amministrazione coopta sei esperti senza diritto di voto: tre in qualità di membri e tre in qualità di sostituti. Il mandato degli amministratori e dei sostituti è rinnovabile. Il regolamento interno fissa le modalità di partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione e le disposizioni applicabili ai sostituti e agli esperti cooptati. Il presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti del comitato direttivo, presiede le sedute del consiglio di amministrazione senza partecipare alle votazioni. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità che offrano ogni garanzia di indipendenza e di competenza; essi sono responsabili soltanto nei confronti della Banca. 3. Soltanto nel caso che un amministratore non risponda più ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, può dichiararlo dimissionario d'ufficio. La mancata approvazione della relazione annuale provoca le dimissioni del consiglio di amministrazione. 4. In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni volontarie, d'ufficio o collettive, si provvede alla sostituzione secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei casi di rinnovamento generale, i membri sono sostituiti per la restante durata del mandato. 5. Il consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei membri del consiglio di amministrazione. Esso definisce le eventuali incompatibilità con le funzioni di amministratore e di sostituto.
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Art. 9 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo