Protocollo 5›Capo IX
Art. 8
In vigore dal 22 apr 2005
1. Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il 50% del capitale sottoscritto.
La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68% del capitale sottoscritto.
2. Le astensioni di membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni che richiedono l'unanimità.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-8-5