Protocollo 5Capo IX

Art. 11

In vigore dal 22 apr 2005
1. Il comitato direttivo è composto di un presidente e di otto vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile. Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può modificare il numero dei membri del comitato direttivo. 2. Su proposta del consiglio di amministrazione, che abbia deliberato a maggioranza qualificata, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, può dichiarare dimissionari d'ufficio i membri del comitato direttivo. 3. Il comitato direttivo provvede alla gestione degli affari di ordinaria amministrazione della Banca, sotto l'autorità del presidente e sotto il controllo del consiglio di amministrazione. Esso prepara le decisioni del consiglio di amministrazione, segnatamente per la conclusione di prestiti e la concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie. Assicura l'esecuzione di tali decisioni. 4. Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza, adotta i suoi pareri sulle proposte di conclusione di prestiti e di concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie. 5. Il consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri del comitato direttivo e definisce le incompatibilità con le loro funzioni. 6. Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti, rappresenta la Banca in sede giudiziaria o extragiudiziaria. 7. I membri del personale della Banca sono posti sotto l'autorità del presidente. Essi sono da lui assunti e licenziati. Nella scelta del personale, si tiene conto non solo delle attitudini personali e delle qualificazioni professionali, ma anche di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati membri. Il regolamento interno determina l'organo competente per adottare le disposizioni applicabili al personale. 8. Il comitato direttivo e il personale della Banca sono responsabili soltanto nei confronti di quest'ultima ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.
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Art. 11 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo