Protocollo 9›Titolo III
Art. 17
In vigore dal 22 apr 2005
1. Il bilancio dell'Unione per l'esercizio finanziario 2004 è
stato adattato, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri, tramite un bilancio rettificativo con effetto al 1° maggio 2004.
2. I dodici dodicesimi mensili delle risorse basate sull'IVA e
sull'RNL che i nuovi Stati membri devono corrispondere a titolo del bilancio rettificativo di cui al paragrafo 1, nonché l'adeguamento retroattivo dei dodicesimi mensili per il periodo gennaio-aprile 2004 che si applicano solo agli attuali Stati membri, sono convertiti in ottavi da richiedere nel periodo maggio-dicembre 2004. Anche gli adeguamenti retroattivi derivanti da ogni successivo bilancio rettificativo adottato nel 2004 sono convertiti in parti uguali da richiedere nel restante periodo dell'anno.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-17-6