Protocollo 9›Titolo III
Art. 21
In vigore dal 22 apr 2005
1. Salvo se diversamente previsto nel presente protocollo, dopo il
31 dicembre 2003 non sono assunti impegni finanziari a favore dei nuovi Stati membri nell'ambito del programma Phare, del programma Phare di cooperazione transfrontaliera, dei fondi di preadesione a favore di Cipro e Malta, del programma ISPA e del programma Sapard. I nuovi Stati membri ricevono lo stesso trattamento degli Stati membri attuali per quanto riguarda le spese nell'ambito delle prime tre rubriche delle prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le singole precisazioni ed eccezioni indicate in prosieguo o altrimenti previste nel presente protocollo. Gli stanziamenti supplementari massimi per le rubriche 1, 2, 3 e 5 delle prospettive finanziarie, concernenti l'allargamento, sono fissati nell'allegato XV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003. Tuttavia, non può essere assunto alcun impegno finanziario in base al bilancio 2004 per qualsiasi programma o agenzia prima dell'effettiva adesione del nuovo Stato membro interessato.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle spese nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia, a norma dell', paragrafi 1 e 2, e dell', paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, che diventeranno ammissibili al finanziamento comunitario solo a decorrere dal 1° maggio 2004, conformemente all' del presente protocollo.
Tuttavia, il paragrafo 1 si applica alle spese destinate allo sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia, a norma dell'articolo 47 bis del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, fatte salve le condizioni stabilite nella modifica di tale regolamento di cui all'allegato II dell'atto
di adesione del 16 aprile 2003.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, ultima frase, a decorrere dal 1°
gennaio 2004, i nuovi Stati membri partecipano ai programmi e alle agenzie dell'Unione negli stessi termini e alle stesse condizioni validi per gli Stati membri attuali, con finanziamento dal bilancio generale dell'Unione.
4. Qualora si rendano necessarie misure per agevolare la
transizione dal regime precedente l'adesione a quello risultante dall'applicazione del presente articolo, la Commissione adotta le
misure del caso.
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Regolamento (CEE) n. 3906/89 (GU L 375 del 23.12.1989,
pag. 11).
Regolamento(CE) n.2760/98 (GU L 345 dal 19.12.1998,
pag. 49).
Regolamento (CE) n. 555/2000 (GU L 68 del 16.3.2000,
pag. 3).
Regolamento (CE n. 1267/1999 (GU L 161 del 26.6.1999,
pag. 73).
Regolamento (CE) n. 1268/1999 (GU L 161 del 26.6.1999,
pag. 87).
Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura
di bilancio (GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1).
GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
Storico versioni
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